CQC, come cambia la Carta di Qualificazione del Conducente col nuovo Codice della Strada?

Il 15 settembre scorso, a seguito di una circolare del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS) e di un decreto ministeriale dello scorso 30 luglio, ha aggiornato le modalità di acquisizione e rinnovo della CQC, ovvero la “Carta di Qualificazione del Conducente”, la patente di guida professionale. Un provvedimento che arriva insieme al nuovo pacchetto di regolamentazioni inserite nel nuovo Codice della Strada. Argomenti che vanno dalla regolamentazione dei monopattini alle deadline per quel che riguarda il divieto di transito ai veicoli Euro1, Euro2 ed Euro3 fino al rinnovo del parco automezzi pubblici.

Cos’è la CQC?

La Carta di Qualificazione del Conducente è, nella sostanza, l’abilitazione alla guida professionale. Un titolo necessario ai conducenti di automezzi idonei al trasporti di merci o passeggeri su strada. Si parla di tutte quelle patenti di guida di livello superiore (C/C+E, D/D+E), che consentono di svolgere attività di tipo professionale, esattamente come quella svolta da Trans Italia. Due le tipologie di CQC: quella per il trasporto di merci e quella per il trasporto di passeggeri. È possibile detenerle entrambe, senza distinzioni di sorta. Il tutto parte da una normativa europea del 2005 che ne ha decretato la regolamentazione negli Stati Membri, al fine di rendere omogenee anche le patenti di guida e permettere un più fluido movimento tra gli Stati.

Come si consegue la CQC?

Per ottenere la CQC è necessario effettuare o un corso di formazione iniziale della durata di 280 ore (260 ore di teoria + 20 di pratica). In alternativa un corso accelerato di 140 ore (130 di teoria + 10 di pratica), a seconda delle necessità. La qualifica, una volta conseguita, ha una validità di 5 anni e va rinnovata frequentando un altro corso di aggiornamento della durata di 35 ore.
La CQC non si può prendere da privatista, è infatti obbligatoria la frequenza al corso organizzato da una scuola guida autorizzata e l’esame va sostenuto presso la sede della Motorizzazione Civile della propria provincia. L’esame va sostenuto entro un anno dal termine del corso.

Cosa cambia con le ultime modifiche ministeriali?

I principali aggiornamenti sulla CQC riguardano sostanzialmente quattro punti:

  • Durante il periodo di formazione aumentano le ore dell’insegnante di scuola guida rispetto all’esperto di autotrasporto.
  • È stata individuata una nuova figura da inserire nel comparto: lo psicologo del traffico. Suo scopo sarà quello di gestire lo stress del professionista durante le ore di lavoro.
  • L’eliminazione dei motori Diesel da ogni forma di materiale didattico. Al loro posto però vi sarà l’introduzione dei motori elettrici, segnando un piccolo passo verso l’ecosostenibilità e l’innovazione nel mondo dei Trasporti.
  • Vi sarà la possibilità di diminuire le ore di corso necessarie tramite la frequentazione di corsi professionali specializzati. Gli argomenti saranno quelli inerenti il trasporto per animali vivi, la sensibilizzazione alla mobilità e l’ADR (Accord Dangereuses Route, ovvero le tratte con materiali pericolosi o infiammabili).

Il Portale dell’Automobilista

In più, la consultazione dei vari punti patente e CQC, può avvenire esclusivamente sul Portale dell’Automobilista e non più, come in passato, sull’app mobile iPatente o per via telefonica. Dal 1° ottobre scorso la registrazione è a carico esclusivamente di minorenni, operatori professionali e imprese. Per tutti gli altri è previsto l’accesso tramite sistema SPID. Inoltre ogni eventuale comunicazione riguardo la decurtazione dei punti patente non sarà più comunicata attraverso la Motorizzazione Civile ma solo ed esclusivamente tramite il portale. 

Chi è in possesso di una delle suddette patenti di guida superiore dovrà, infine, sostenere esami per il conseguimento della qualifica CQC e i relativi corsi di aggiornamento previsti per mantenere l’abilitazione. Anche se non svolge l’attività professionale di conducente di merci o persone. La CQC ad oggi non è obbligatoria per chi guida veicoli pesanti come camion o un autobus in conto proprio, quindi non in modo professionale. Con il nuovo decreto, gli obblighi verranno estesi a tutti i conducenti, indipendentemente se sia per conto proprio o conto terzi.