Formazione a bordo? Ecco come cambia la norma

Fino al mese scorso l’unica figura abilitata ad entrare in una cabina di un autotrasporto era quella del conducente. Al massimo di personale addetto all’uso e al trasporto merci. Dal 9 novembre invece è cambiato tutto. Ma cosa prevede il Codice della strada e come cambiano le regole decise dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) oggi?

Cosa occorre per salire a bordo.

Con l’articolo 54 del Codice della Strada, fino ad oggi, si limitava la presenza ad una persona alla guida del veicolo. L’unica persona abilitata a salire in cabina poteva essere quella abilitata all’uso e al carico delle merci, regolarmente assunta dall’azienda. Il contratto di lavoro infatti è caratteristica obbligatoria, anche se l’azienda è a carattere familiare. Eventuali figure non legate al trasporto e, nello specifico, all’azienda, hanno il divieto assoluto di entrare in cabina. Questo vale, ad esempio, anche per familiari non facenti parte dell’azienda, o altri affetti.

L’unica eccezione è quella prevista dalla Direzione generale della Motorizzazione Civile che può concedere un’autorizzazione speciale ma solo in maniera temporanea e dopo aver ricevuto il nulla osta da parte del prefetto. Insomma non una condizione di flessibilità, giustificabile dal fatto che un automezzo adibito al trasporto è, a tutti gli effetti, uno spazio aziendale e, soprattutto in periodo Covid, gli accessi devono essere regolamentati con durezza ed efficacia.

Cosa cambia con la conversione del Decreto Trasporti?

Lo scorso 10 settembre 2021, con il DL121, il cosiddetto Decreto Trasporti, vi è stata una forte riforma per tutto il comparto. A partire dal 9 novembre scorso, con la conversione nella 156/2021, le modifiche effettuate al Codice della Strada sono diventate legge. Tra le tante modifiche, quella che riguarda la presenza in cabina di personale non adibito alla guida dello stesso è una delle più importanti.

La possibilità di fare Formazione a bordo.

Prima di questa legge, come dicevamo, era impossibile far salire a bordo di un veicolo persone esterne all’azienda o alla funzione di trasporto. Con la legge 156 invece si concede la possibilità di portare a bordo con sé del personale neoassunto a cui poter far fare formazione in viaggio. I requisiti richiesti per poter effettuare ciò sono chiari:

  • essere in possesso dei titoli professionali previsti per l’esercizio della professione.
  • essere in possesso di un regolare contratto di assunzione, anche in caso di neoassunzioni.
  • non superare il limite della formazione a bordo, che ha una durata massima di 3 mesi. 

Cosa cambia anche nella CQC, la Carta di Qualificazione del Conducente.

Ai fini del possesso della Carta di Qualificazione del Conducente da parte di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l’apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato “95”.

L’importanza della Formazione per Trans Italia.

Il settore Trasporti e Logistica ha mancanza di organico. Occorrono nuove risorse, nuovi giovani, uomini e donne, che vogliano confrontarsi con questo mondo che ha tanto da offrire ma che richiede anche tanto. In termini di sacrifici, di fatica ma anche di formazione. Da anni Trans Italia infatti batte sulla necessità di dare un’immagine diversa all’autotrasportatore che necessità di nozioni e capacità lontanissime dall’immaginario collettivo del “camionista”. La modifica al Codice della Strada non fa che rendere più semplice e più pratico un sistema che ad oggi ha bisogno di mettere su strada nuove risorse, alla ricerca di stabilità e di un lavoro altamente dinamico e qualificato.