ALLEGATO A

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

Le presenti Condizioni Generali di Trasporto (di seguito, le “CGT”) disciplinano, in via preventiva, uniforme e vincolante, tutti i singoli incarichi di trasporto e di trazione conferiti da Trans Italia S.p.A. al Vettore mediante emissione di Ordini di Carico.

Trans Italia S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di modificare in tutto o in parte le presenti CGT. Qualsiasi modifica sarà comunicata al Vettore a mezzo PEC ovvero mediante raccomandata a.r. con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni rispetto alla data della relativa entrata in vigore. In difetto di espressa comunicazione scritta di dissenso da parte del Vettore da trasmettersi entro il medesimo termine, le modifiche si intenderanno accettate con effetto per tutti gli incarichi di trasporto e di trazione conferiti successivamente alla relativa entrata in vigore.

Articolo 1 – Qualifiche, titoli abilitativi e garanzieIl Vettore, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze civili, amministrative e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere o dall’utilizzo di documentazione non conforme, dichiara e garantisce di essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi e al Registro Elettronico Nazionale (REN), nonché, ove richiesto in ragione della natura internazionale del servizio, di essere munito di valida Licenza Comunitaria rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1072/2009. Il Vettore si obbliga a mantenere per tutta la durata del rapporto la piena validità ed efficacia dei predetti titoli abilitativi e a comunicare senza indugio a Trans Italia S.p.A. qualsiasi sospensione, revoca, decadenza, limitazione o altra circostanza idonea a incidere sulla loro permanenza o sul loro regolare utilizzo.Il Vettore si obbliga a tenere integralmente indenne e manlevare Trans Italia S.p.A. da ogni pregiudizio, costo, esborso, sanzione, perdita o responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, dall’insussistenza originaria, dalla perdita sopravvenuta o dal mancato mantenimento dei titoli, requisiti, autorizzazioni e presupposti abilitativi richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività di autotrasporto.Le Parti convengono espressamente che la carenza, originaria o sopravvenuta, dei suddetti requisiti costituisce inadempimento di gravità essenziale, idoneo a incidere in modo determinante sull’affidamento riposto da Trans Italia S.p.A. nella capacità professionale e nella legittimazione operativa del Vettore, e rilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità di quest’ultimo e della quantificazione integrale del danno subito.Sotto il profilo della regolarità giuslavoristica e contributiva, il Vettore dichiara e garantisce di adempiere integralmente agli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicabile, con particolare riguardo al regolare assolvimento degli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché alla completa osservanza dei contratti collettivi e individuali di lavoro, della normativa in materia assistenziale e previdenziale e delle disposizioni a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. A tal fine, il Vettore allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la piena regolarità contributiva, verificabile tramite DURC, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.Il Vettore è il solo datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/2008, comma 1, lett. b), nei confronti di tutto il personale da esso impiegato nell’esecuzione del presente contratto e assume su di sé, in via esclusiva e non delegabile, tutti gli obblighi di prevenzione, protezione, formazione, informazione, addestramento, sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi previsti dagli artt. 17, 18, 28, 36 e 37 del D.lgs. 81/2008. Trans Italia S.p.A., in qualità di committente del servizio di trazione su strada, non riveste alcuna posizione di garante ai sensi del D.lgs. 81/2008 nei confronti dei lavoratori del Vettore, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi di esecuzione del servizio e non ricadendo nel perimetro applicativo dell’art. 26 D.lgs. 81/2008.Il Vettore si impegna altresì a fornire, su richiesta di Trans Italia S.p.A., idonea documentazione comprovante la propria regolarità, ivi incluso il DURC in corso di validità, restando inteso che la verifica della regolarità contributiva potrà essere effettuata attraverso i sistemi previsti dalla normativa vigente.La facoltà di Trans Italia S.p.A. di richiedere documentazione non integra né implica l’assunzione di alcun obbligo di vigilanza, controllo o supervisione sulla sicurezza e salute sul lavoro dei dipendenti del Vettore, restando tali profili di esclusiva competenza del Vettore quale datore di lavoro. La mancata richiesta di documentazione da parte di Trans Italia S.p.A. non può in alcun caso essere interpretata come omissione rilevante ai fini della responsabilità prevenzionistica.Il Vettore assume a proprio esclusivo carico ogni conseguenza derivante da eventuali contestazioni mosse da enti, autorità o terzi in relazione a violazioni della normativa lavoristica, contributiva, previdenziale, assistenziale o prevenzionistica ad esso imputabili, obbligandosi a rifondere e manlevare integralmente Trans Italia S.p.A. per ogni somma che la stessa fosse chiamata a corrispondere, anche in via solidale, in conseguenza di tali violazioni.Per quanto attiene alla capacità tecnica e alla gestione del personale, il Vettore garantisce che i conducenti impiegati nell’esecuzione dei servizi affidati sono in possesso di tutte le abilitazioni necessarie, con specifico riferimento alla patente di guida e alla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) in corso di validità e adeguate alla tipologia di prestazione.Il Vettore dichiara inoltre di avere adempiuto correttamente agli obblighi informativi e formativi previsti dalla legge, assicurando che il personale sia stato debitamente istruito circa i rischi specifici della mansione, alle procedure di sicurezza stradale e alle corrette modalità di carico e stivaggio, nonché alla scrupolosa osservanza di tutte le istruzioni, prassi di sicurezza e procedure operative standard applicabili allo svolgimento dei servizi, la cui adozione ed esecuzione rientrano nella esclusiva responsabilità organizzativa del Vettore quale datore di lavoro; la trasmissione di eventuali istruzioni tecniche da parte di Trans Italia S.p.A. non comporta l’assunzione di alcun obbligo prevenzionistico in capo a quest’ultima né implica un dovere di vigilanza sulla concreta osservanza delle stesse da parte del personale del Vettore.Ogni carenza nel controllo del permanere dei requisiti abilitativi del personale o nell’adempimento degli obblighi formativi e organizzativi costituirà grave violazione degli obblighi professionali gravanti sul Vettore e rileverà ai fini dell’accertamento della relativa responsabilità.Con riferimento alla gestione dei rischi e alle connesse coperture indennitarie, il Vettore dichiara e garantisce di avere stipulato e di mantenere in vigore una polizza assicurativa vettoriale, comprensiva della responsabilità vettoriale per trasporti nazionali e internazionali, nonché una polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati a terzi per responsabilità civile automobilistica e verso terzi, con massimali congrui rispetto ai rischi professionali assunti.Il Vettore si obbliga a esibire, a semplice richiesta di Trans Italia S.p.A., copia delle polizze e delle relative quietanze, nonché ogni ulteriore documentazione utile a comprovarne la vigenza e l’adeguatezza.Il Vettore si obbliga, infine, a tenere integralmente indenne e manlevare Trans Italia S.p.A. da ogni richiesta, pretesa, azione, danno, costo o esborso, comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni di trasporto affidate, nella misura in cui gli stessi derivino da inadempimenti, violazioni di legge, condotte colpose o dolose del Vettore, dei suoi dipendenti, collaboratori, ausiliari o di terzi dei quali esso si avvalga nell’esecuzione del servizio.Le Parti si danno atto che il complessivo impianto delle presenti dichiarazioni e garanzie costituisce presupposto essenziale e determinante del consenso di Trans Italia S.p.A. alla conclusione del contratto. Pertanto, la falsità, inesattezza o incompletezza delle dichiarazioni rese, nonché la sopravvenuta perdita o mancanza dei requisiti dichiarati o il loro mancato mantenimento per tutta la durata del rapporto, integreranno grave inadempimento e legittimeranno Trans Italia S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con riferimento alle seguenti obbligazioni determinate: (i) il possesso e il mantenimento dei titoli abilitativi di cui al primo comma; (ii) la regolarità contributiva attestata dal DURC; (iii) l’adempimento degli obblighi assicurativi; (iv) la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento integrale dei danni subiti.Articolo 2 – Documentazione di trasporto e condizione sospensiva del pagamentoPremesso che la tempestiva produzione dei supporti probatori dell’avvenuta consegna costituisce obbligazione essenziale del Vettore, quest’ultimo assume l’obbligo inderogabile di trasmettere alla Mittente copia degli originali dei Documenti di Trasporto (DDT) e delle lettere di vettura internazionale (CMR), i quali dovranno risultare regolarmente muniti della firma e del timbro per ricevuta apposti dai destinatari finali. Tale documentazione, unitamente all’ordine di carico qualora non fosse già stato regolarmente trasmesso in precedenza e alla copia integrale e leggibile della carta di circolazione del veicolo impiegato per l’esecuzione del servizio, dovrà essere anticipata via e-mail all’indirizzo fornitori@transitalia.it entro e non oltre il termine perentorio di 4 (quattro) giorni solari decorrenti dalla data di avvenuta consegna della merce.Successivamente alla predetta anticipazione, il Vettore è tenuto a inoltrare i medesimi documenti in formato originale cartaceo presso gli uffici amministrativi di Trans Italia S.p.A., ubicati in via Pizzone, interno centro commerciale “Il Castello”, 84085 Mercato San Severino (SA). Le Parti espressamente convengono che l’effettiva ricezione della documentazione originale presso la sede sopra indicata costituisce condizione sospensiva del pagamento del corrispettivo concordato, con la conseguenza che il pagamento verrà emesso esclusivamente a seguito della verifica formale e sostanziale dei documenti.In caso di inosservanza dei termini sopra descritti, ovvero nell’ipotesi di trasmissione di documentazione incompleta o non conforme, troverà applicazione a carico del Vettore una penale convenzionalmente determinata in euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo. Tale importo potrà essere trattenuto da Trans Italia S.p.A. in sede di compensazione legale o negoziale su qualsiasi somma dovuta al Vettore a qualunque titolo, restando inteso che l’applicazione della penale non esaurisce il diritto della Mittente di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente patito.Articolo 3 – Variazioni, cambi di destinazione e annullamento dell’incaricoQualunque tipo di trasporto accessorio (ad esempio, reso di materiale) o cambio di destinazione rispetto a quanto indicato nell’Ordine di Carico deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Mittente e annotato nel riquadro «variazioni successive all’inizio del trasporto» dell’apposita documentazione di viaggio.Trans Italia S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare il singolo incarico di trasporto in qualsiasi momento antecedente all’inizio delle operazioni di carico della merce. L'esercizio di tale facoltà di annullamento e revoca da parte di Trans Italia S.p.A. non costituirà inadempimento contrattuale, né darà diritto al Vettore di pretendere alcun indennizzo, penale, rimborso delle spese sostenute o risarcimento per mancato guadagno. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Vettore dichiara di rinunciare espressamente e definitivamente a qualsiasi diritto, azione o pretesa derivante dall'annullamento dell'incarico, con esplicita deroga agli effetti dell’art. 1685 del Codice Civile e, ove applicabile, della Convenzione CMR.Articolo 4 – Comunicazioni e divieto di contatto con i clienti di Trans ItaliaOgni comunicazione, scritta o verbale, relativa al presente Contratto, dovrà essere indirizzata unicamente a Trans Italia S.p.A., con tassativa esclusione di qualsivoglia coinvolgimento diretto dei suoi clienti. In caso di inosservanza, sarà addebitata una penale nella misura del doppio del nolo pattuito, fatta salva l’azione di risarcimento per i danni ulteriori e ogni ulteriore determinazione in ordine alla prosecuzione dei rapporti commerciali.Articolo 5 – RiservatezzaIl Vettore è tenuto a mantenere strettamente riservate e a non divulgare, comunicare o utilizzare, per finalità estranee all’esecuzione del rapporto, informazioni di carattere tecnico, commerciale, operativo, finanziario o di altra natura relative al presente Contratto, ai clienti della Mittente, alle condizioni tariffarie applicate o, comunque, all’attività di Trans Italia S.p.A., di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale.È altresì fatto divieto al Vettore, in assenza di preventiva autorizzazione scritta di Trans Italia S.p.A., di effettuare riprese fotografiche o audiovisive dei carichi, delle merci, dei mezzi, dei documenti di trasporto o di altri beni recanti il nome, il marchio o altri segni distintivi di Trans Italia S.p.A., nonché di diffondere o pubblicare tali contenuti, anche mediante social network, siti internet, applicazioni di messaggistica o altri strumenti di comunicazione, ove gli stessi siano idonei a pregiudicare l’immagine, la reputazione o gli interessi commerciali della società.Gli obblighi di cui al presente articolo restano efficaci per tutta la durata del rapporto e per i tre anni successivi alla sua cessazione.Articolo 6 – Requisiti del veicolo e trasporto a temperatura controllataIl Vettore garantisce l’organizzazione del servizio di trasporto su strada secondo criteri di massima sicurezza, efficienza e qualità, destinando all’esecuzione del presente Contratto un veicolo adeguatamente attrezzato, pulito, dotato di apposito impianto di sicurezza e antifurto satellitare, in buono stato manutentivo, revisionato nei termini di legge e in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di trasporto su strada, nonché munito di autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi e, ove richiesto, al trasporto internazionale/comunitario.Ove l’Ordine di Carico indichi che il servizio richiede il trasporto a temperatura controllata, il Vettore è tenuto a: (i) eseguire il trasporto mantenendo ininterrottamente la temperatura nel range indicato nell’Ordine, garantendo la continuità della catena del freddo; (ii) verificare il corretto funzionamento del gruppo frigorifero del veicolo prima dell’inizio delle operazioni di carico e documentarne il buono stato in apposita dichiarazione; (iii) inviare alla Mittente, entro e non oltre 2 (due) giorni dal completamento delle operazioni di scarico, copia della strisciata del termoregistratore o il report termico digitale attestante il mantenimento del range di temperatura prescritto per l’intera durata del trasporto; (iv) in caso di malfunzionamento del gruppo frigorifero o di anomalia termica rilevata durante il trasporto, avvisare immediatamente l’Ufficio Traffico di Trans Italia S.p.A. e attendere istruzione prima di procedere allo scarico, a pena di perdita del diritto al corrispettivo per la parte di servizio eseguita in violazione del presente impegno.La mancata trasmissione, nei termini previsti, della documentazione termica costituisce grave inadempimento contrattuale e fa presumere, salvo prova contraria, l’inosservanza degli obblighi di controllo e tracciabilità della temperatura durante il trasporto. In presenza di avaria termica accertata alla consegna, tale omissione potrà essere valorizzata ai fini dell’affermazione della responsabilità del Vettore, in conformità alla disciplina legale o convenzionale applicabile.Articolo 7 – Autonomia organizzativa, responsabilità del personale e sospensione del pagamentoL’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è rimessa alla piena autonomia organizzativa e gestionale del Vettore, il quale opera quale unico datore di lavoro del proprio personale ed è il solo responsabile dell’adempimento di tutte le obbligazioni, di fonte contrattuale o normativa, derivanti dai relativi rapporti di lavoro, restando la Mittente del tutto estranea agli stessi.Il Vettore si obbliga a manlevare e tenere integralmente indenne la Mittente da ogni danno, esborso, sanzione o pretesa avanzata nei suoi confronti da dipendenti, collaboratori, ausiliari o terzi dei quali il Vettore si avvalga nell’esecuzione del servizio, per fatti o violazioni ad esso imputabili ai sensi di legge o di contratto.La violazione degli obblighi retributivi, contributivi o assicurativi da parte del Vettore, nonché l’omessa o tardiva trasmissione del DURC in corso di validità, legittimano la Mittente a sospendere immediatamente il pagamento del corrispettivo contrattuale, in esercizio della facoltà di autotutela consentita dalla normativa vigente in materia di responsabilità solidale. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi potenzialmente dovuti dal Vettore ai propri dipendenti o agli enti previdenziali e assicurativi competenti e permane sino alla produzione di documentazione idonea a comprovare l’integrale regolarizzazione della relativa posizione. Durante il periodo di sospensione non maturano interessi moratori in favore del Vettore.Il Vettore si obbliga inoltre, ai sensi dell’art. 1381 c.c., a fare rispettare ai conducenti incaricati e a ogni proprio dipendente, collaboratore o ausiliario gli obblighi derivanti dal presente Contratto Quadro, dalle CGT e dai singoli Ordini di Carico, rispondendo in ogni caso del loro operato ai sensi di legge e di contratto.Il Vettore si obbliga a garantire che tutto il personale conducente impiegato nell'esecuzione dei trasporti sia costantemente dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ordinari (quali, a titolo esemplificativo, scarpe antinfortunistiche, gilet ad alta visibilità, guanti protettivi) e, all'occorrenza, ove richiesto dalla natura del carico o espressamente indicato nell'Ordine di Carico, di DPI o abbigliamento specifici (quali, a titolo esemplificativo, tute chimiche, maschere filtranti, occhiali protettivi). Qualora, in sede di accesso ai punti di carico o di scarico delle merci, venga accertata la non conformità, l'inadeguatezza o l'assenza dei DPI richiesti, Trans Italia S.p.A. applicherà a carico del Vettore una penale convenzionale pari al 25% (venticinque percento) del nolo pattuito per il singolo trasporto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e con espressa facoltà di procedere all'immediata compensazione di tale importo ai sensi del successivo Articolo 16.Il Vettore si impegna a fare rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza operative nella sua qualità di datore di lavoro e nell’esercizio dei propri poteri di direzione e organizzazione del personale, senza che ciò trasferisca su Trans Italia S.p.A. alcuna responsabilità per la gestione della sicurezza dei lavoratori del Vettore.Articolo 8 – Concessione in uso rotativa dei semirimorchi ai sensi del D.lgs 81/2008I semirimorchi di proprietà o comunque nella legittima disponibilità di Trans Italia S.p.A. potranno essere concessi in uso al Vettore, senza operatore e secondo modalità rotatoria, esclusivamente ai fini dell’esecuzione dei servizi di trazione affidati ai sensi del presente Contratto. In ragione della natura rotatoria della concessione, l’individuazione del singolo semirimorchio avverrà al momento dell’effettivo aggancio mediante la relativa targa o altro idoneo elemento identificativo. Al momento della messa a disposizione, ciascun semirimorchio sarà accompagnato dalla documentazione tecnica relativa al suo corretto utilizzo e, ove prevista o disponibile in relazione alla tipologia del mezzo, dal relativo manuale o libretto d’uso e manutenzione del costruttore, che il Vettore si obbliga a far conoscere e rispettare al personale incaricato dell’utilizzo.Il Vettore, in qualità di datore di lavoro del personale conducente impiegato nell’esecuzione dei servizi, assume in via esclusiva ogni obbligo inerente alla corretta organizzazione dell’utilizzo dei semirimorchi, alla individuazione dei lavoratori incaricati e alla loro informazione, formazione e addestramento, secondo quanto previsto dal Titolo III del D.Lgs. 81/2008 e dalle istruzioni del fabbricante. Il Vettore garantisce che ciascun conducente incaricato sia adeguatamente formato e, ove richiesto, addestrato all’uso in sicurezza del mezzo concretamente impiegato, restando Trans Italia S.p.A. estranea a ogni profilo riconducibile all’organizzazione del lavoro, alla gestione del personale, alla scelta dei conducenti e al corretto utilizzo operativo del semirimorchio, fatti salvi esclusivamente gli obblighi inderogabilmente posti dalla legge a carico del soggetto concedente.Trans Italia S.p.A. provvede, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, agli adempimenti di propria competenza connessi alla concessione in uso dei semirimorchi. Dal momento dell’aggancio e per l’intera durata dell’utilizzo, il Vettore assume ogni responsabilità connessa alla presa in consegna, alla verifica preliminare delle condizioni esteriormente rilevabili del mezzo, al suo corretto utilizzo, al rispetto delle istruzioni del fabbricante e alla tempestiva segnalazione di anomalie, difetti o condizioni di possibile pericolo. Il Vettore si obbliga a non utilizzare il semirimorchio qualora rilevi anomalie suscettibili di comprometterne la sicurezza o la regolare circolazione e a darne immediata comunicazione a Trans Italia S.p.A. L’utilizzo del mezzo nonostante anomalie conosciute o conoscibili mediante l’ordinaria verifica preventiva sarà imputabile esclusivamente al Vettore, con obbligo di manleva nei confronti di Trans Italia S.p.A. per ogni conseguenza dannosa o sanzionatoria causalmente riconducibile a tale condotta, nei limiti consentiti dalla legge.Il Vettore è tenuto ad assicurare che il personale conducente verifichi, prima di procedere all’aggancio del semirimorchio, la presenza della documentazione tecnica e di circolazione che deve accompagnare il mezzo, nonché la relativa completezza e regolarità, segnalando immediatamente per iscritto a Trans Italia S.p.A. qualsiasi mancanza, irregolarità o incompletezza riscontrata. In presenza di carenze documentali suscettibili di impedire o rendere irregolare la circolazione del semirimorchio, il conducente dovrà astenersi dal procedere all’aggancio e, in ogni caso, dall’utilizzo del mezzo sino alla relativa regolarizzazione.Qualora il Vettore, direttamente o per il tramite del proprio personale, proceda comunque all’aggancio o all’utilizzo del semirimorchio nonostante una carenza documentale rilevabile mediante l’ordinaria verifica preventiva, esso sarà tenuto a manlevare e tenere integralmente indenne Trans Italia S.p.A. da ogni sanzione, costo, esborso o altra conseguenza economica causalmente riconducibile a tale condotta, con facoltà per Trans Italia S.p.A. di compensare i relativi importi con i noli maturati o maturandi, secondo quanto previsto dal successivo art. 16.Articolo 9 – Verifica dello stato della merceIl Vettore è tenuto ad accertare, sia all’atto del ricevimento sia a quello della riconsegna, lo stato apparente della merce e il relativo imballaggio, nonché l’esattezza delle indicazioni del DDT. La presa in consegna della merce senza riserve implica la responsabilità ex recepto e l’operatività delle presunzioni di responsabilità di cui alla vigente legislazione.Articolo 10 – Documenti di viaggio e controlli su stradaIl Vettore si obbliga a richiedere all’atto del carico tutti i documenti previsti ai sensi di legge per il trasporto merci per conto di terzi e, in particolare, quelli di cui alla lista di controllo relativa ai controlli su strada in materia di autotrasporto (Rif. Decreto Ministero dei Trasporti 14.9.2009, pubblicato sulla G.U. n. 224 del 28 settembre 2009), nonché a verificare la presenza dei documenti necessari ai fini dell’adempimento delle formalità doganali e delle altre formalità richieste prima della riconsegna della merce. Il Vettore si impegna altresì, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 del Codice Civile, a fare rispettare la medesima obbligazione al conducente incaricato dell’esecuzione della prestazione.Articolo 11 – Documentazione contrattuale a bordo del veicoloIl Vettore si obbliga a fare in modo che, per tutta la durata del trasporto, sia disponibile a bordo del veicolo impiegato nell’esecuzione dell’incarico copia o estratto del presente Contratto Quadro e del relativo Ordine di Carico, ovvero dichiarazione sottoscritta attestante l’esistenza del contratto di trasporto e del singolo incarico, ai fini dell’esibizione agli organi di controllo nei casi previsti dalla normativa applicabile.La mancata disponibilità a bordo della suddetta documentazione costituisce inadempimento contrattuale e legittima Trans Italia S.p.A. ad applicare una penale pari al nolo pattuito per il singolo incarico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.Articolo 12 – Responsabilità per perdita, avaria e ritardoIl Vettore risponde dei danni cagionati alle merci trasportate nell’espletamento del presente Contratto nei limiti previsti dall’articolo 1696 c.c. per i trasporti nazionali e dall’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione CMR per i trasporti internazionali, salva diversa pattuizione nei casi consentiti dalla disciplina applicabile.Le Parti espressamente convengono e accettano che le limitazioni risarcitorie di cui al comma precedente non trovano applicazione qualora la perdita, l’avaria o il ritardo siano causati da dolo o colpa grave del Vettore o dei soggetti dei quali esso si avvalga nell’esecuzione del servizio. In tali ipotesi, il Vettore è tenuto al risarcimento dell’intero valore della merce, nonché di ogni ulteriore danno allegato e documentato che costituisca conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.La colpa grave del Vettore si presume, salvo prova contraria rigorosa, nelle ipotesi di seguito indicate. A tal fine, il Vettore deve dimostrare di avere adottato la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. e tutte le cautele concretamente esigibili in relazione alla natura della merce, alle modalità del trasporto, all’itinerario e al contesto operativo.La colpa grave si presume, in particolare, in caso di furto, restando inteso che la rapina non integra di per sé il caso fortuito o la forza maggiore e che incombe sul Vettore la prova dell’inevitabilità dell’evento nonostante l’adozione delle misure di prevenzione e gestione del rischio esigibili secondo la migliore pratica professionale.Ferma la previsione che precede, la colpa grave si presume altresì quando la perdita, l’avaria o il ritardo si verifichino in concomitanza, anche alternativa, con una o più delle seguenti circostanze:(a) impiego di conducenti privi dei titoli abilitativi necessari, scaduti o non idonei, ovvero omessa verifica della persistente regolarità e idoneità del personale impiegato;(b) utilizzo di veicoli non conformi alle caratteristiche pattuite, non in buono stato di manutenzione o non regolarmente revisionati, ovvero privi dei dispositivi di sicurezza o di localizzazione richiesti dal Contratto o comunque necessari secondo la diligenza professionale;(c) soste notturne o prolungate in aree non custodite, abbandono del veicolo incustodito con merce a bordo, ovvero mancata adozione delle ordinarie cautele di custodia e vigilanza;(d) affidamento non autorizzato del trasporto a terzi, trasbordo, rottura di carico o sostituzione del mezzo non assentiti;(e) omessa, tardiva o incompleta comunicazione di impedimenti, criticità operative o anomalie;(f) consegna a soggetti diversi dal destinatario indicato, senza adeguata verifica di identità;(g) manomissione, assenza o non integrità di sigilli o chiusure, ove previsti.Nei trasporti a temperatura controllata, la colpa grave si presume inoltre quando manchi o non sia reso disponibile un tracciato termico completo e attendibile del viaggio, quando risulti un’anomalia termica non tempestivamente segnalata e gestita, ovvero quando il Vettore non dimostri di avere adottato tutte le cautele tecniche idonee a preservare la catena del freddo. In presenza di avaria termica accertata alla consegna, trova applicazione il regime di responsabilità di cui al secondo comma.Per i trasporti internazionali resta ferma la facoltà delle Parti di concordare dichiarazioni di valore o di interesse speciale alla consegna ai sensi degli artt. 24 e 26 CMR. Le riserve per avarie o perdite non apparenti devono essere formulate per iscritto entro sette giorni lavorativi dalla consegna, esclusi i giorni festivi, a pena di presunzione di conformità della merce ai sensi dell’art. 30 CMR, ove applicabile.Articolo 13 – Obbligo di informativa e penale per ritardo e inadempimentoIl Vettore è tenuto, in ogni fase dell’esecuzione del rapporto, a comunicare immediatamente all’Ufficio Traffico di Trans Italia S.p.A. qualsiasi difficoltà, impedimento o evento suscettibile di determinare un ritardo o di compromettere il regolare adempimento della prestazione, al fine di ricevere le necessarie istruzioni operative. L’inosservanza di tale obbligo informativo comporta la responsabilità del Vettore per i danni che ne derivino alla Mittente o a terzi.

In caso di ritardo nella consegna, il Vettore risponde nei limiti risarcitori previsti dalla disciplina applicabile, salva l’ipotesi di dolo o colpa grave. Qualora il ritardo si verifichi in assenza della tempestiva comunicazione di cui al comma precedente, Trans Italia S.p.A. applicherà una penale convenzionale pari al 10% del nolo, con un minimo di euro 100,00. Resta in ogni caso fermo l’obbligo del Vettore di rifondere alla Mittente gli extracosti o le penali addebitate dai clienti finali in conseguenza del disservizio, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.In caso di mancata presentazione del veicolo al carico ovvero di mancato compimento della prestazione assunta, Trans Italia S.p.A. applicherà una penale convenzionale pari a euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun evento, fatto salvo il rimborso degli extracosti sostenuti per l’affidamento del servizio a terzi e il risarcimento dell’eventuale maggior danno.Le penali previste dal presente articolo non si applicano qualora il ritardo o l’inadempimento derivino da causa di forza maggiore debitamente comprovata e tempestivamente comunicata; resta inteso che l’omesso o tardivo avviso esclude la possibilità per il Vettore di invocare tale esimente.Articolo 14 – Tempi di attesa al carico e allo scarico – Franchigia – Decadenza convenzionaleIl Vettore è tenuto a rispettare rigorosamente le finestre orarie di carico e di scarico indicate nell’Ordine di Carico ovvero successivamente comunicate, anche verbalmente, dall’Ufficio Traffico di Trans Italia S.p.A. Ove tali finestre siano qualificate come tassative, il Vettore dovrà presentarsi entro l’intervallo assegnato, restando escluso che l’eventuale anticipata presentazione possa comportare alcun obbligo di anticipazione delle operazioni o attribuire al Vettore il diritto al computo dell’attesa prima dell’inizio della finestra concordata.Qualora per l’accesso al sito sia richiesta la preventiva prenotazione di uno slot orario, il Vettore vi provvederà sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto delle istruzioni ricevute da Trans Italia S.p.A. e delle procedure del sito, trasmettendo senza indugio evidenza della prenotazione o della finestra assegnata. In caso di omessa, tardiva o irregolare prenotazione, ogni ritardo, fermo o attesa che ne derivi resterà integralmente imputabile al Vettore.In caso di impedimento sopravvenuto idoneo a compromettere la tempestiva presentazione al sito, il Vettore dovrà darne immediata comunicazione all’Ufficio Traffico di Trans Italia S.p.A.; l’omesso o tardivo avviso rileverà quale fatto imputabile al Vettore ai fini dell’esclusione dell’indennità prevista dal presente articolo.Il tempo di attesa decorre esclusivamente dal momento in cui il veicolo giunge al punto effettivo di carico o di scarico e il conducente comunica la propria presenza secondo le procedure del sito, e cessa nel momento in cui il veicolo viene preso in carico per l’avvio delle operazioni materiali. Non rileva, ai fini del computo, il mero ingresso nello stabilimento o nell’area logistica, ove distinto dal punto operativo.Per franchigia si intende il periodo iniziale di attesa che non attribuisce al Vettore alcun diritto a indennizzo o compenso. Restano in ogni caso esclusi dal computo, e non danno diritto ad alcuna indennità, i tempi imputabili al Vettore, al conducente o a soggetti del cui operato il Vettore debba rispondere, nonché quelli riconducibili a irregolarità organizzative, documentali, tecniche o operative afferenti alla sfera del Vettore o all’inosservanza delle procedure di accesso, sicurezza e gestione del sito.Per i trasporti nazionali, il tempo di attesa massimo rilevante ai fini dell’eventuale indennità è convenzionalmente fissato in tre ore per ciascun sito di carico e in tre ore per ciascun sito di scarico. Entro tale limite, i primi novanta minuti per ciascuna operazione costituiscono franchigia e non danno diritto ad alcun compenso. Decorso tale periodo, Trans Italia S.p.A. riconoscerà un’indennità convenzionale e omnicomprensiva pari a euro 50,00 per ogni ora o frazione di ora eccedente la franchigia, con calcolo separato per il carico e per lo scarico.Per i trasporti internazionali, il tempo di attesa massimo rilevante ai fini dell’eventuale indennità è convenzionalmente fissato in quattro ore per ciascun sito di carico e in quattro ore per ciascun sito di scarico. Entro tale limite, i primi centottanta minuti per ciascuna operazione costituiscono franchigia. Decorso tale periodo, Trans Italia S.p.A. riconoscerà un’indennità convenzionale e omnicomprensiva pari a euro 20,00 per ogni ora intera eccedente la franchigia, con esclusione di qualsiasi arrotondamento per frazioni di ora e con calcolo separato per il carico e per lo scarico.Le operazioni di carico e scarico relative a partite distinte, a luoghi diversi o eseguite in momenti separati costituiscono operazioni autonome e danno luogo, ciascuna, a un autonomo computo del tempo di attesa, della franchigia e dell’eventuale indennità.Nessuna indennità sarà dovuta qualora il superamento della franchigia sia determinato, in tutto o in parte, da fatto imputabile al Vettore o al conducente, ovvero da caso fortuito, forza maggiore, factum principis, esigenze di sicurezza, controlli imposti dall’autorità o, più in generale, da cause non riconducibili alla sfera di controllo di Trans Italia S.p.A. o del cliente finale.Il Vettore che intenda far valere il diritto all’indennità dovrà formulare apposita richiesta scritta, a pena di decadenza, da trasmettere a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla conclusione dell’operazione di carico/scarico cui la richiesta si riferisce ovvero, in caso di pluralità di operazioni autonome, dalla conclusione della singola operazione interessata. Tale richiesta dovrà contenere i riferimenti del viaggio e dell’incarico di trasporto, l’indicazione degli orari di arrivo e di avvio delle operazioni, la quantificazione dell’importo richiesto e la documentazione probatoria idonea a comprovare gli orari e la non imputabilità dell’attesa al Vettore, inclusi, ove disponibili, slot di prenotazione, report GPS, cronotachigrafo, annotazioni su DDT o CMR, comunicazioni elettroniche e report del sistema informativo del sito.La disciplina di cui al comma che precede costituisce previsione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 23 e trova applicazione esclusiva con riferimento alle richieste di indennità per tempi di attesa al carico e allo scarico.Trans Italia S.p.A. procederà alla verifica formale e sostanziale della richiesta, con facoltà di contestarne, in tutto o in parte, l’ammissibilità, la fondatezza, il quantum o la prova. I tempi di attesa saranno accertati in via prioritaria sulla base delle risultanze dei sistemi di rilevamento del sito o del cliente finale e, solo in subordine, mediante i dati del GPS o del cronotachigrafo del Vettore, purché completi, coerenti e attendibili.L’indennità di attesa prevista dal presente articolo ha natura esclusivamente convenzionale, forfettaria e omnicomprensiva e costituisce, ove dovuta, l’unico rimedio esperibile dal Vettore in relazione ai tempi di attesa al carico e allo scarico, con esclusione di ogni diversa o ulteriore pretesa, a qualsiasi titolo formulata. Essa non è cumulabile con altre richieste economiche riferite al medesimo segmento temporale, restando ferme le penali, gli addebiti e i risarcimenti spettanti a Trans Italia S.p.A. per ritardi o inadempimenti imputabili al Vettore, nonché la disciplina della compensazione di cui all’art. 16.Il Vettore si obbliga, inoltre, a non richiedere né sollecitare direttamente al cliente finale di Trans Italia S.p.A., in via giudiziale o stragiudiziale, il pagamento di somme relative ai tempi di attesa, salvo preventiva autorizzazione scritta di quest’ultima. La violazione di tale obbligo costituirà grave inadempimento contrattuale e comporta, oltre all’obbligo di manleva, la perdita del diritto del Vettore a pretendere qualsivoglia indennità relativa all’operazione interessata.La decadenza convenzionale prevista nel presente articolo è pattuita ai sensi dell’art. 2965 c.c., in funzione di certezza dei rapporti, tempestività della verifica e utile esercizio della rivalsa nei confronti dei terzi della filiera logistica, ed è espressamente riconosciuta dalle Parti come congrua e non eccessivamente gravosa.Articolo 15 – Manleva per danni a terziIl Vettore si obbliga a manlevare e tenere integralmente indenne la Mittente da ogni danno, pregiudizio, esborso, costo o responsabilità, anche risarcitoria, derivante da danni arrecati a terzi, persone, cose, beni mobili o immobili e impianti, della Mittente o di terzi, in occasione o in conseguenza dell’esecuzione del trasporto o delle operazioni ad esso connesse, nella misura in cui tali eventi siano riconducibili a fatti, omissioni o violazioni imputabili al Vettore, ai suoi dipendenti, collaboratori, ausiliari o a terzi del cui operato esso debba rispondere.Articolo 16 – CompensazioneTrans Italia S.p.A. è autorizzata a operare, ai sensi dell’art. 1252 c.c. e nei limiti della normativa applicabile, la compensazione totale o parziale tra i corrispettivi dovuti al Vettore e i crediti vantati nei suoi confronti in dipendenza del presente Contratto Quadro, delle Condizioni Generali di Trasporto o dei singoli Ordini di Carico, ivi inclusi quelli derivanti da ritardata consegna, perdita, avaria del carico, penali, addebiti, rimborsi, manleve o risarcimenti.La medesima facoltà spetta a Trans Italia S.p.A. anche nell’ipotesi in cui il proprio credito nei confronti del cliente finale sia stato ridotto, trattenuto o compensato in conseguenza di inadempimenti, ritardi o danni imputabili al Vettore nell’esecuzione della prestazione di trasporto. In tal caso, Trans Italia S.p.A. potrà rivalersi sul corrispettivo dovuto al Vettore fino a concorrenza dell’importo così decurtato, previa comunicazione scritta recante l’indicazione della causale e della documentazione giustificativa disponibile.La compensazione potrà essere opposta da Trans Italia S.p.A. anche in pendenza di contestazione, restando salva la facoltà del Vettore di far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti, senza effetto sospensivo sull’operatività della compensazione medesima.Resta in ogni caso salva la facoltà di Trans Italia S.p.A. di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.Articolo 17 – Normativa sulla sicurezza stradale e socialeIl Vettore deve rispettare la normativa dettata in materia di sicurezza stradale e sociale, e in particolare quanto enunciato in materia di sagoma limite, massa limite, limiti di velocità, sistemazione del carico sui veicoli, tempi di guida e di riposo dei conducenti, oltre alle comuni regole prudenziali imposte dalla diligenza professionale. A tale riguardo, prima dell’inizio delle operazioni di trasporto, il Vettore deve dare prontamente avviso per iscritto a Trans Italia S.p.A. di eventuali incompatibilità delle istruzioni ricevute con le anzidette disposizioni, assumendo ogni conseguente responsabilità per l’omesso avviso. Ricevuto tale avviso, Trans Italia S.p.A. potrà modificare i parametri logistici dell’incarico o rinunciare ad affidarlo, senza che ciò comporti l’assunzione da parte di Trans Italia S.p.A. di alcuna responsabilità in materia di sicurezza stradale o di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del Vettore, le quali rimangono in ogni caso di esclusiva competenza del Vettore quale unico datore di lavoro. L’omesso avviso da parte del Vettore lo priva di qualsiasi facoltà di opporre a Trans Italia S.p.A. la presunta incompatibilità delle istruzioni quale causa esimente.Articolo 18 – Divieto di subvezione e responsabilità solidaleIl Vettore assume l’esecuzione della prestazione di trasporto in proprio, essendogli fatto tassativo divieto di affidare o cedere a terzi, anche parzialmente, l’incarico ricevuto, rimanendo egli in ogni caso l’unico responsabile della corretta esecuzione del servizio nei confronti di Trans Italia S.p.A. In particolare, con riferimento ai trasporti eseguiti su suolo nazionale, è fatto divieto assoluto di ricorrere alla subvezione di secondo grado ai sensi dell’articolo 6-ter del Decreto Legislativo n. 286 del 2005, a mente del quale il subvettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione, pena la nullità del relativo contratto fatto salvo il pagamento del compenso per le prestazioni già eseguite.In deroga a quanto precede, e limitatamente ai trasporti internazionali soggetti alla Convenzione CMR, il Vettore potrà avvalersi di vettori successivi ai sensi degli articoli 34-40 della medesima Convenzione esclusivamente previo consenso scritto preventivo di Trans Italia S.p.A. e a condizione che venga mantenuta la responsabilità solidale per l’intera prestazione. In assenza della predetta autorizzazione scritta, il divieto generale di affidamento a terzi troverà integrale applicazione anche ai trasporti internazionali, con conseguente decadenza del Vettore da ogni beneficio limitativo della responsabilità in caso di inadempimento.Articolo 19 – Contestazioni e riserveContestazioni e/o riserve devono essere immediatamente riferite all’Ufficio Traffico di Trans Italia S.p.A., con indicazione specifica dei motivi e, ove possibile, della documentazione a supporto, al fine di consentire l’attivazione tempestiva delle necessarie azioni di recupero.Articolo 20 – BancaliIn deroga a quanto previsto dall’articolo 11-bis del Decreto Legislativo n. 286/2005 in materia di imballaggi e unità di movimentazione, le Parti convengono espressamente che il Vettore è obbligato alla restituzione, per quantità e tipologia, dei bancali ricevuti al carico. La restituzione a Trans Italia dovrà essere comprovata mediante timbro di ricezione apposto dal responsabile di magazzino della medesima sul documento di trasporto originale (DDT) emesso dal mittente. In caso di mancata restituzione dei bancali, e salvo che il Vettore produca idoneo buono rilasciato dal destinatario in sede di interscambio immediato, attestante il mancato reso totale o parziale, il Vettore sarà tenuto a corrispondere a Trans Italia, per ogni bancale non restituito, l’importo di Euro 12,00 ovvero, ove superiore, il maggior valore di mercato corrente. Trans Italia avrà diritto di portare tale importo in compensazione mediante detrazione dalle somme dovute al Vettore a qualsiasi titolo e, in particolare, dalla fattura relativa al trasporto.Articolo 21 – Rinuncia al diritto di ritenzioneIl Vettore rinuncia espressamente e irrevocabilmente, nell’ambito dei rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali, a qualsivoglia diritto di ritenzione, trattenimento, pegno, privilegio o altra forma di garanzia reale o possessoria sulle merci trasportate, ancorché previsto dalla disciplina civilistica nazionale in materia di trasporto o deposito ovvero dalla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).Conseguentemente, il Vettore si obbliga a non rifiutare, sospendere o ritardare, per alcuna ragione connessa a crediti vantati nei confronti del Mittente, del Destinatario, di Trans Italia o di terzi, la riconsegna delle merci al destinatario o al diverso avente diritto, né a subordinare tale riconsegna al pagamento di noli, spese, diritti accessori, corrispettivi, indennità o altri importi comunque pretesi, né alla prestazione di garanzie personali o reali in proprio favore.Resta inteso che ogni eventuale credito del Vettore dovrà essere fatto valere esclusivamente nelle sedi e secondo i rimedi ordinariamente previsti dall’ordinamento, senza che possa in alcun modo incidere sulla tempestiva e integrale disponibilità delle merci da parte del destinatario o di Trans Italia.L’inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo costituirà grave violazione contrattuale e legittimerà Trans Italia a esigere l’immediata consegna delle merci, ferma restando la facoltà di agire per il risarcimento integrale di ogni danno, costo, onere o pregiudizio, diretto o indiretto, patrimoniale o non patrimoniale, derivante dal ritardo, dal rifiuto o dalla sospensione della consegna.La presente clausola opera in via piena ed esclusiva nei rapporti tra il Vettore e Trans Italia regolati dalle presenti Condizioni Generali. Resta salva unicamente l’eventuale applicazione di disposizioni imperative inderogabili dell’ordinamento concretamente applicabile, nei limiti strettamente in cui esse non possano essere validamente derogate per accordo tra le parti.Articolo 22 – PrescrizioneI diritti nascenti dal contratto di trasporto si prescrivono nei termini previsti dalla disciplina applicabile alla singola prestazione.Per i trasporti eseguiti esclusivamente su strada e nell’ambito del territorio nazionale, trova applicazione il termine di prescrizione di cui all’articolo 2951 del Codice civile.Per i trasporti internazionali soggetti alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), i diritti derivanti dal trasporto si prescrivono nel termine di 1 (uno) anno, ovvero nel termine di 3 (tre) anni nei casi di dolo o di colpa equiparata al dolo ai sensi dell’articolo 32 della medesima Convenzione, con decorrenza secondo quanto ivi previsto.Articolo 23 – DecadenzaAl fine di garantire la necessaria certezza dei rapporti di dare e avere, le Parti convengono che ogni richiesta del Vettore relativa a differenze tariffarie, adeguamenti di prezzo, integrazioni di costo, indennità per prestazioni accessorie o interessi moratori debba essere inoltrata a Trans Italia S.p.A., a pena di decadenza da ogni diritto e azione, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ultimazione della singola prestazione di trasporto.Tale richiesta dovrà essere formulata in modo analitico, con specifica indicazione delle basi di calcolo delle somme pretese, e trasmessa esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A.R. entro il suddetto termine. Le Parti riconoscono espressamente la congruità del termine pattuito e l’autonomia funzionale della presente clausola, la quale resterà efficace anche in ipotesi di nullità o inefficacia del contratto. Resta inteso che, per i trasporti internazionali soggetti alla Convenzione CMR, la presente decadenza non si applicherà ai diritti risarcitori per perdita, avaria o ritardo che siano regolati in via esclusiva dall’articolo 32 della medesima Convenzione.La decadenza convenzionale di cui al presente articolo è indipendente e autonoma rispetto ai termini di prescrizione di cui all’articolo 22 e opera come condizione per la proponibilità della pretesa: il mancato rispetto del termine di decadenza preclude l’azionabilità del diritto indipendentemente dal termine di prescrizione non ancora maturato.Articolo 24 – Forza maggioreAi fini del presente Contratto, per forza maggiore si intende ogni evento straordinario, imprevedibile, inevitabile e sottratto al ragionevole controllo della Parte che lo invoca, tale da impedire in tutto o in parte l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in tale nozione le calamità naturali, gli eventi bellici, gli atti terroristici, le epidemie o pandemie dichiarate dalle competenti autorità nazionali o internazionali, i provvedimenti dell’Autorità impeditivi dell’esecuzione della prestazione, i blocchi della circolazione derivanti da cause non imputabili al Vettore, nonché gli scioperi generali di categoria non prevedibili alla data di conclusione del Contratto.La Parte che intenda avvalersi della causa di forza maggiore dovrà darne comunicazione scritta all’altra Parte entro 48 (quarantotto) ore dal verificarsi dell’evento, indicando la natura dell’impedimento, le obbligazioni incise e la prevedibile durata dei relativi effetti.Il ricorrere di una causa di forza maggiore comporta, per il tempo della sua effettiva persistenza, la sospensione delle sole obbligazioni la cui esecuzione sia impedita dall’evento, senza responsabilità della Parte impedita per il relativo inadempimento o ritardo. Qualora l’impedimento si protragga per oltre 15 (quindici) giorni consecutivi, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere dal Contratto con effetto dalla ricezione della relativa comunicazione, senza obbligo di corresponsione di indennizzi o penali in relazione al periodo di impossibilità sopravvenuta.Resta in ogni caso escluso che possano essere ricondotti alla forza maggiore il furto e la rapina, fermi gli effetti di cui all’articolo 12, nonché, con riguardo ai trasporti internazionali, le ipotesi nelle quali la responsabilità del Vettore continui a trovare disciplina ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione CMR.Articolo 25 – Foro competentePer qualsiasi controversia, domanda, azione o eccezione derivante da, connessa a o comunque collegata al presente rapporto contrattuale, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione, cessazione, nonché il recupero di crediti, corrispettivi, indennità, penali, spese o somme a qualunque titolo dovute, sarà esclusivamente competente il Foro di Nocera Inferiore (SA), con espressa esclusione di ogni diverso foro concorrente o alternativo previsto dalla legge.Il Vettore riconosce espressamente che tale pattuizione costituisce elemento determinante del regolamento contrattuale e rinuncia sin d’ora a eccepire l’incompetenza territoriale di detto Foro.Articolo 26 – Legge applicabilePer tutto quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni Generali di Trasporto e nei singoli Ordini di Carico, il rapporto contrattuale è regolato e interpretato in via esclusiva dalla legge italiana. Restano altresì soggette alla legge italiana, in quanto compatibili, la qualificazione del rapporto, la disciplina delle obbligazioni nascenti dal contratto, i criteri di imputazione della responsabilità, i termini di prescrizione e decadenza, nonché ogni profilo relativo all’accertamento, alla tutela e al recupero dei crediti derivanti dalle prestazioni eseguite.Per i trasporti internazionali continueranno in ogni caso a trovare applicazione, in quanto prevalenti o comunque pertinenti ratione materiae, la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR), nonché i regolamenti dell’Unione europea e le ulteriori disposizioni sovranazionali applicabili.Articolo 27 – Trattamento dei dati personali (GDPR)Il Vettore dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa da Trans Italia S.p.A. ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati del Vettore è effettuato da Trans Italia S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, sulla base giuridica dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR, e dei legittimi interessi del titolare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR, per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto, alla gestione amministrativa e contabile del rapporto, all’adempimento degli obblighi di legge e alla tutela dei diritti contrattuali. I dati non saranno trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, salvo diversa comunicazione. L’informativa completa è disponibile sul sito aziendale www.transitalia.it e verrà trasmessa al Vettore su richiesta. Il Vettore può esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione e portabilità scrivendo a privacy@transitalia.it.Articolo 28 – Divieto di sviamento della clientela, non concorrenza e penaleIl Vettore si obbliga, per tutta la durata del rapporto e per i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, dell’ultimo incarico affidatogli da Trans Italia, a non porre in essere, né direttamente né indirettamente, anche per interposta persona, attività idonee a eludere il ruolo di intermediazione commerciale e organizzativa di Trans Italia o a sottrarre alla stessa la clientela direttamente servita dal Vettore nell’ambito dei servizi oggetto del presente rapporto.In particolare, il Vettore si impegna ad astenersi dal richiedere, sollecitare, accettare o comunque intrattenere, in via autonoma o per conto di terzi, rapporti commerciali, incarichi, affidamenti, preventivazioni o trattative dirette con i soli clienti di Trans Italia che siano stati direttamente serviti dal medesimo Vettore in esecuzione dei singoli ordini di carico, qualora tali rapporti abbiano ad oggetto prestazioni identiche, analoghe o comunque concorrenti rispetto a quelle svolte per il tramite di Trans Italia.Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente obbligo costituisce elemento essenziale dell’equilibrio economico del rapporto e che i corrispettivi pattuiti per i servizi di trasporto sono stati determinati anche in considerazione dell’assunzione, da parte del Vettore, del vincolo di astensione di cui al presente articolo.Costituisce violazione della presente clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni contatto commerciale diretto, ogni formulazione di offerta o preventivo, ogni accettazione di incarico, ogni instaurazione o prosecuzione di rapporto negoziale o operativo con i clienti sopra indicati, ove effettuati in violazione del presente divieto. In caso di violazione, il Vettore sarà tenuto a corrispondere a Trans Italia, ai sensi dell’articolo 1382 del Codice civile, una penale pari a euro 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuna singola violazione, da intendersi riferita a ciascun cliente, incarico, trattativa, affidamento o rapporto commerciale autonomamente considerato.Resta in ogni caso salvo il diritto di Trans Italia di agire per il risarcimento del maggior danno, anche in relazione alla perdita di chance, al pregiudizio all’avviamento, al danno reputazionale e al lucro cessante, nonché di richiedere l’adozione di provvedimenti cautelari e d’urgenza volti a inibire la prosecuzione o la reiterazione della condotta vietata. La violazione del presente articolo costituirà inoltre grave inadempimento e legittimerà Trans Italia a risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, ogni rapporto contrattuale in essere con il Vettore, mediante semplice comunicazione scritta.Articolo 29 – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e Codice EticoIl Vettore prende atto che Trans Italia S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché un Codice Etico che ne costituisce parte integrante. Tali documenti sono messi a disposizione del Vettore su richiesta e sono consultabili sul sito aziendale www.transitalia.it.Il Vettore si impegna, nell’esecuzione di tutte le attività oggetto del presente Contratto Quadro e dei singoli Ordini di Carico, a conformare la propria condotta ai principi e alle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico di Trans Italia S.p.A., astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o comportamento che possa determinare una responsabilità amministrativa della società committente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o che comunque si ponga in contrasto con i valori e i principi etici ivi enunciati.In particolare, il Vettore si obbliga a: (i) rispettare le disposizioni normative e regolamentari applicabili all’esecuzione delle prestazioni di trasporto, con particolare riguardo alla disciplina antimafia, alla normativa anticorruzione e alle disposizioni in materia di contrasto al lavoro irregolare e al caporalato; (ii) non offrire, promettere, corrispondere o accettare, direttamente o indirettamente, per sé o per interposta persona, denaro, beni, prestazioni o altri vantaggi di qualsiasi natura ai dipendenti, agli organi o agli ausiliari di Trans Italia S.p.A. o di terzi, al fine di ottenere vantaggi indebiti nell’esecuzione del presente rapporto contrattuale; (iii) comunicare immediatamente a Trans Italia S.p.A. qualsiasi notizia rilevante ai fini del rispetto del Modello 231 di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto.La violazione degli impegni assunti nel presente articolo costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto Quadro e di tutti i singoli Ordini di Carico pendenti, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto di Trans Italia S.p.A. di agire per il risarcimento di ogni danno patito, ivi inclusi i danni reputazionali, le sanzioni amministrative e le spese legali sostenute in conseguenza della condotta del Vettore.

Sezione finale – Specifica approvazione scritta delle clausole onerose

Il Vettore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., dichiara di avere previamente esaminato le clausole di seguito elencate, contenute nel presente Contratto Quadro e nelle Condizioni Generali di Trasporto (CGT) ad esso allegate e qui espressamente richiamate, di averne preso piena conoscenza e di averne compreso contenuto, portata ed effetti giuridici.
Il Vettore le approva pertanto espressamente e specificamente per iscritto, mediante separata sottoscrizione apposta in calce al relativo elenco, con riferimento sia alle clausole contenute nel presente Contratto Quadro sia a quelle recate dalle CGT.
Tale approvazione specifica è resa con riferimento all’intero regolamento negoziale disciplinante il rapporto tra le Parti e produce effetto rispetto a tutti gli Ordini di Carico emessi in esecuzione del presente Contratto Quadro e delle CGT, senza necessità di ulteriore reiterazione, fermo restando che ogni eventuale modifica successiva delle clausole così approvate richiederà, ove necessario, una nuova e specifica approvazione scritta.